Circolari

Collocamento mirato – Esclusione dalla base di computo dei lavoratori con tasso di rischio pari o superiore al 60 per mille.

Circolare n° 85/2014 » 24.07.2014

In data odierna, il Ministero del Lavoro ha risposto con la nota allegata (all. 1)  alla richiesta di chiarimento di Confindustria (all. 2) in merito alla interpretazione dell'art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999 che introduce l'esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni classificate con rischio Inail pari o superiore al 60 per mille.

La norma richiamata è stata interpretata da una ristretta minoranza di Regioni come una ipotesi di esonero parziale, a fronte di una generale posizione delle Province e del Ministero del lavoro che hanno formalmente qualificato la fattispecie come esclusione dalla base di computo (v. Decreto direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013 e nota operativa del 22 dicembre 2013). 

Per effetto dell'interpretazione orientata verso l'ipotesi dell'esonero parziale, alcune Province hanno richiesto alle imprese il pagamento del contributo esonerativo (in alcuni casi, introducendo anche dei termini di scadenza).

Nella richiesta di chiarimenti, Confindustria ha evidenziato le motivazioni per cui la posizione minoritaria appare incongruente ed illegittima rispetto al dato normativo e ai provvedimenti del Ministero del lavoro.

Il Ministero ha rapidamente riscontrato la nota di Confindustria ricordando, in primo luogo, che, "sulla base di quanto già indicato con DD n. 345 del 17 settembre 2013 e con nota operativa del 22 dicembre 2013, il personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille può essere escluso dalla base di computo su indicazione del datore di lavoro".

In secondo luogo, il Ministero ha evidenziato che sulla stessa questione pende già una richiesta di interpello avanzata dall'UPI che il Ministero sta valutando.

In considerazione della scadenza del termine del 16 luglio indicato da alcune Province, ed in via transitoria - in attesa della definizione del merito attraverso l'interpello - il Ministero ha per ora escluso l'obbligo di pagamento del contributo esonerativo per i prestatori adibiti a lavorazioni con tasso di rischio pari o superiore al 60 per mille, ritenendo che si tratti di una ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale.

In questo senso, il Ministero ha evidenziato che "l'esclusione possa effettuarsi senza operare alcun versamento nei confronti del "Fondo regionale per lì'occupazione dei disabili" , come del resto già avviene in quasi tutti gli ambiti regionali".

Sulla base di questa indicazione formale, Confindustria ritiene che le imprese possano escludere dalla base di computo i lavoratori in oggetto senza dover pagare alcun contributo, nonostante le richieste delle regioni o province.

Con riserva di successive comunicazioni in merito agli ulteriori approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro, si porgono cordiali saluti.

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  |   Autore CI/mf
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